Dal primo gennaio 2013 tutti i contratti di Appalto Pubblico, come disciplinati dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, cosiddetto “Codice dei contratti pubblici” debbono a pena di nullità stipularsi a mezzo di Atto Pubblico Informatico, ovvero sempre in modalità esclusivamente elettronica, in forma pubblica amministrativa.
Tale norma è di portata epocale per il settore introducendo un severo vincolo formale, che si segnala è a pena di nullità.
Del pari anche gli “accordi tra Pubbliche Amministrazioni” devono essere sottoscritti, a pena di nullità in modalità elettronica. Nella specie deve essere utlizzata per la loro conclusione la firma digitale, ovvero con qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata.
Tali requisiti sono previsti dalla recente novella del D.L. 179/2012, che all’art.6, va ad emendare l’art.11 del Codice dei contratti pubblici, e l’art.15 della risalente L. n. 241/1990, per gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.
La norma è da intendersi come inquadrata nel progressivo processo di “Semplificazione dell’attività amministrativa”.
A decorrere dal primo gennaio 2013, pertanto tutti i contratti di appalto o di concessione debbono essere stipulati, a pena di nullita`, con atto pubblico notarile informatico. Unica altra alternativa è quella di ricorrere sempre alla forma elettronica ma a cura dell`Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’Atto Pubblico Informatico viene stipulato dal Notaio, facendo firmare le parti a mezzo di firma digitale, od altro tipo di frima elettronica avanzata, e quindi apponendo egli stesso la propria firma digitale. L’atto informatico viene poi conservato presso il Servizio di Conservazione a Norma del Notariato italiano (SCNN), servizio interamente sviluppato e mantenuto ad esclusiva cura del Notariato, con costi ed investimenti per quasi 30 milioni di Euro.
Nel confermare di essere attrezzati per tale tipo di adempimenti, rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di informazione.